Riferimenti giuridici
Gli obblighi dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute sono stabiliti nel Codice delle obbligazioni, nella legge sull’assicurazione contro gli infortuni e nella legge sul lavoro. A tutela della salute dei lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti a prendere tutti i provvedimenti che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio. Inoltre devono far cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla tutela della salute sul lavoro.
Significato delle seguenti espressioni:
«realizzabili secondo lo stato della tecnica»
L’espressione «realizzabili secondo lo stato della tecnica» va intesa nel senso più ampio. Le misure di protezione devono adeguarsi ai progressi della tecnica e ai metodi di lavoro. È possibile che una misura di protezione adottata in passato si riveli ormai inadeguata.
«adeguati alle condizioni d’esercizio»
La misura non deve andare oltre il limite necessario a raggiungere lo scopo prefisso secondo criteri oggettivi. È possibile tenere conto delle specificità dell’azienda a livello umano e tecnologico.
«che l’esperienza ha dimostrato necessari»
Non è intesa la percezione personale del singolo individuo. Sono invece considerate le misure la cui necessità è generalmente riconosciuta nella pratica e si riflette, per esempio, nella statistica degli infortuni.
Maggiori informazioni sono contenute nel promemoria della Suva:
«Quali sono i vostri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute?»
Protezione dei lavoratori
I datori di lavoro sono tenuti a osservare, tra l’altro, le norme di protezione di particolari categorie di lavoratori (donne incinte e che allattano, giovani) e tematiche particolari (durata del lavoro e del riposo, esposizione a pericoli particolari).
Per saperne di più sulla protezione dei lavoratori
Diritto di impartire istruzioni da parte dei datori di lavoro
I datori di lavoro hanno il diritto di emanare direttive generali sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell’azienda e dargli istruzioni particolar (art. 321d CO).