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Autorità federali svizzere

Basi legali

Costituzione federale

La costituzione federale definisce l’ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera. 

Il Popolo e i Cantoni decidono cosa figura nella Costituzione. Per l’attività della CFSL sono particolarmente rilevanti gli articoli 110 (lavoro), 117 (assicurazione contro le malattie e gli infortuni) e 118 (protezione della salute)

Leggi federali

Le leggi federali concretizzano la Costituzione. Sono emanate dal Parlamento e contengono spesso clausole generali. Le leggi necessitano di essere ulteriormente concretizzate con le ordinanze o altre fonti giuridiche, ad esempio le direttive (CFSL). 

Le seguenti leggi federali si occupano della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute: Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL), Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). 

Ordinanze

Le ordinanze integrano le leggi. Contengono regole dettagliate e disposizioni esecutive delle leggi. Le esigenze sono solitamente formulate come obiettivi di protezione.

Della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute si occupano in particolare l’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), le Ordinanze 1-5 concernenti la Legge sul lavoro (OLL 1-5), l’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), l’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro e l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr). Ulteriori concretizzazioni possono derivare dalle direttive CFSL.

Direttive CFSL

Le direttive CFSL concretizzano le disposizioni di legge e spiegano così la legge e le ordinanze, ma non creano un (nuovo) diritto.

Per saperne di più sulle direttive CFSL e sulle consultazioni