Organi d’esecuzione
Gli organi d’esecuzione attuano le disposizioni legali sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Agiscono conformemente ai compiti previsti dalla legge e secondo l’incarico ricevuto dalla CFSL. Gli organi d’esecuzione sono la Suva, gli ispettorati cantonali del lavoro, l’Ispettorato federale del lavoro della SECO e diverse organizzazioni specializzate. Gli organi d’esecuzione sono autorizzati a ordinare misure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Suva
La Suva è incaricata dell’esecuzione della Legge federale sugli infortuni professionali nelle aziende esposte a particolari pericoli (art. 49 cpv. 1 OPI) e per determinate attrezzature di lavoro (art. 49 cpv. 2 OPI).
Ciò riguarda, ad esempio, le aziende del settore principale dell’edilizia, quelle specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, aziende dell’industria del legno, dell’industria chimica, delle macchine, della metallurgia e dell’orologeria e le imprese di trasporto.
La Suva sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende (art. 50 cpv. 1 OPI). Inoltre è incaricata della profilassi medica del lavoro.
Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
Al campo di prestazioni Condizioni di lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) icompete l’esecuzione della Legge federale sugli infortuni professionali nelle aziende della Confederazione, nella misura in cui non sia competente la Suva (art. 48 cpv. 3 OPI).
Il campo di prestazioni è inoltre preposto a compiti di sorveglianza ed esecuzione nei settori seguenti:
- tutela della salute sul posto di lavoro secondo la Legge sul lavoro (LL)
- tutela della salute sul posto di lavoro nell’ambito delle diverse procedure secondo la Legge sui prodotti chimici (LPChim)
- sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici secondo la Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
Cantoni
I 26 Ispettorati cantonali del lavoro sono responsabili dell’esecuzione della Legge federale sugli infortuni professionali nelle aziende, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo (art. 47 OPI). Ogni Cantone può agire autonomamente.
Agli Ispettorati cantonali del lavoro competono anche altri compiti nell’esecuzione degli atti legislativi federali nonché di leggi e ordinanze cantonali. Sono preposti all’esecuzione della Legge sul lavoro. Ciò implica l’approvazione di lavori di costruzione e ristrutturazione per determinate categorie di aziende, la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni inerenti alla tutela della salute in generale, di quelle relative alla durata del lavoro e del riposo, la protezione speciale delle donne incinte e che allattano e dei giovani.
Gli Ispettorati cantonali del lavoro in Svizzera e l’Ispettorato del lavoro del Principato del Liechtenstein si sono riuniti nell’Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL), che rappresenta e sostiene gli ICL nello sviluppo delle condizioni quadro giuridiche e coordina l’attuazione delle basi giuridiche nei Cantoni. Rappresenta gli interessi dei suoi membri in vari organi, tra cui la CFSL.
I dati di contatto degli ispettorati cantonali del lavoro sono disponibili qui.
Organizzazioni specializzate
Per i compiti d’esecuzione che richiedono conoscenze specialistiche la CFSL ha incaricato sei organizzazioni specializzate che partecipano all’elaborazione del sistema di regole e assumono il ruolo di organo d’esecuzione nel loro ambito specialistico.